strada privata agraria non di proprietà, fra i fondi, esclude la prelazione


 

Cass. 17.07.2002, n. 10377

 

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7, L. 14.08.1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, senza potere essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta "contiguità funzionale", ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.

 

Ne consegue che i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non insistente né sul fondo di proprietà del retraente né su quello di proprietà del retratto, non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno ritenuti come fondi non confinanti ai fini degli istituti di prelazione e riscatto agrario.